Normativa di riferimento
La Costituzione
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il sistema educazione
Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali. (Legge 30 del 2/2/00 – art. 1).

La scuola secondaria

L’impianto di riordino del 2° ciclo del sistema educativo prevede nella Provincia Autonoma di Trento l’articolazione dei percorsi di studio della scuola in 2 bienni e in un ultimo anno per una durata complessiva di 5 anni e la suddivisione degli indirizzi in licei, istituti tecnici e formazione professionale.I licei nei vari indirizzi classico, scientifico, artistico, linguistico, musicale e coreutico e delle scienze umane sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore fornendo agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una conoscenza approfondita della realtà consentendo di consolidare, riorganizzare ed accrescere le competenze acquisite nel 1° ciclo, sostenere e incoraggiare le attitudini degli studenti e favorirli nella progressiva assunzione di responsabilità. Nei percorsi liceali si realizzano apprendimenti che comportano conoscenze approfondite della realtà e una preparazione che consente la prosecuzione degli studi a livello universitario o l’inserimento nel mondo del lavoro.In base alla nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica del’indirizzo e l’obbligo di svolgimento del relativo curricolo, è garantita in tempi definiti il passaggio da un percorso all’altro del 2° ciclo, da attuarsi anche attraverso azioni di accompagnamento e l’attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.( regolamento sulla valutazione degli studenti e sui passaggi fra percorsi del 2° ciclo)

Obbligo scolastico e formativo

A partire dal 2005 con il decreto ministeriale n° 76 e con l’applicazione della legge provinciale n° 5 del 2006 è garantito l’obbligo di istruzione per 10 anni e l’accesso degli studenti al sistema educativo per almeno 12 anni e fino al conseguimento del diploma.L’obbligo di frequenza scolastica o di attività formative si realizza fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Progetto di Istituto

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto d’istituto è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare:
1. definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l’intera comunità scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;

2. esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, pianificando le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata;

3. determina criteri relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell’orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico;

4. stabilisce criteri per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

5. definisce criteri e modalità per il coinvolgimento delle famiglie nell’attività della scuola nonché degli alunni delle scuole superiori.

6. Il progetto d’istituto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità. Il consiglio dell’istituzione, dopo aver definito gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola, approva il progetto d’istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell’azione didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il progetto di istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Il progetto di istituto è atto pubblico; è consegnato agli alunni e alle famiglie; è integrato dal Regolamento di Istituto e dalla Carta dei servizi.

Autonomia didattica

L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione delle finalità generali del sistema, nell’ambito della determinazione del curricolo concretizzano gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso legale degli studi. (Dalle “Norme per l’autonomia” delibera della Giunta provinciale di Trento del 14 ottobre 1999, n. 6929. artt. 3 e 4 e art. 5 L.P. 5/2006))